Il giudice del lavoro, Valentina Cacace, ha respinto il ricorso alla sospensione dal servizio ed alla retribuzione avanzato dal comandante della Polizia Municipale, Enrico Aragona. Il dirigente si era opposto al provvedimento elevato dal Comune di Rieti per la vicenda delle ferie, 76 giorni consecutivi, dal 4 ottobre 2013 all’8 gennaio 2014, a eccezione del 9 ottobre. IL GIUDICE Secondo quanto riporta Il Messaggero, periodo, quello sopracitato, di congedo «ordinario», attraverso il quale il comandante spiegava che “il comando ancora privo di posizione organizzativa», non avrebbe potuto «produrre atti aventi rilevanza esterna per ulteriori 76 giorni lavorativi», aggiungendo che «gli stessi ufficiali chiamati a svolgere il proprio ruolo nell’ambito delle qualifiche giuridiche rivestite non potranno firmare alcun atto avente rilevanza esterna”. Un atteggiamento che il giudice contesta in quanto “integra oggettivamente e soggettivamente gli estremi dell’illecito disciplinare. Per un verso l’autoattribuzione del lungo periodo di ferie è illegittimo perché risulta che Aragona avesse già goduto di tutte le ferie del 2013 e che non avesse diritto di usufruire di ferie arretrate essendo decorsi i termini previsti dalla contrattazione collettiva. Il dirigente poi autoprogramma le sue ferie in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente” e “vi sono casi di indifferibili esigenze di servizio che possono rendere impossibile il godimento delle ferie”. “La condotta – aggiunge infine la Cacace – integra gli estremi dell’inadempimento perché il ricorrente era pienamente consapevole degli effetti dannosi che essa avrebbe avuto nell’espletamento del servizio istituzionale”. LA REPLICA “Con riferimento all’ordinanza che respinge il ricorso alla procedura d’urgenza da parte del Comandante della Polizia Municipale Enrico Aragona contro il primo provvedimento di sospensione dal servizio per 15 giorni, l’Ugl ed il Comandante Aragona prendono atto della decisione del giudice” con queste parole il sindacato e lo stesso dirigente accolgono la decisione del giudice. “Tuttavia nel pieno rispetto dell’operato della Magistratura – aggiungono – non possiamo fare a meno di esprimere la totale non condivisione alla conclusioni cui il giudice è giunto atteso che le motivazioni non tengono in debito conto, a nostro avviso, le puntualissime e dettagliate eccezioni contenute negli atti difensivi. In particolare, risulta difficile comprendere come si possa affermare che la semplice richiesta di un periodo di ferie configuri un atto di insubordinazione effettuata allo scopo di paralizzare l’attività del comando della Municipale. Ferie che, si ribadisce ancora una volta, sono state comunicate nel numero dall’ufficio competente e per la fruizione delle quali il Comandante ha protocollato una specifica comunicazione a tutti gli interessati. Ed ancora non si comprende come la fruizione di un periodo di ferie da parte del Comandante Aragona avrebbe potuto costituire un problema per l’Amministrazione atteso che la Giunta con la più volte richiamata delibera n.54 aveva statuito la sua sostituzione in caso di assenza per ferie o malattia con altro dirigente amministrativo. Ma ancora meno comprensibile risulta l’assunto per il quale il Comandante Aragona abbia fruito di un periodo di 76 giorni di ferie, atteso che al momento della contestazione su 17 giorni lavorativi dal momento dell’inizio della fruizione ne erano stati effettivamente fruiti solo 9 mentre per ben 8 giorni il dirigente aveva sospeso la fruizione proprio per non creare disservizi al Comando. Nell’ordinanza del Giudice non c’è traccia degli oltre 400 protocolli emessi in quei giorni a firma Aragona. Per tali motivi – concludono dall’Ugl – convinto della legittimità della propria condotta, il Comandante Aragona ha già dato mandato ai propri legali di predisporre tutti gli atti per il ricorso avverso tale pronuncia al fine di vedere tutelata la propria dignità e professionalità”. (Redazione) Foto (archivio): RietiLife ©