Torna prepotentemente sulle cronache l’annosa questione del tagliando di parcheggio scaduto. Tema che ovviamente non lascia indifferenti i reatini i quali, insieme ai loro colleghi automobilisti italiani, si pongono sempre la stessa domanda: è legittima la multa (25 euro) inflitta a chi tarda a rinnovare il tagliando per sostare nei parcheggi a pagamento? Considerata la mole di posti auto a pagamento in città non sembra un interrogativo marginale. FACCIAMO CHIAREZZA Le opinioni sono discordanti, anche a livello di chi deve giudicare sulle controversie nate per questo tipo di problema, così come riporta minuziosamente Carlo Farchioni, già coordinatore dei Giudici di Pace di Rieti, che RietiLife ha interpellato per cercare di far luce sul tema. «I Giudici di Pace sono in gran parte schierati nel ritenere illegittima la multa comminata per sforamento il tempo di sosta indicato sul grattino (vedi i Giudici di Pace di Udine, Trieste, Caserta e così via) – fa notare Farchioni – ciò è basato sulla considerazione che il superamento del tempo indicato non dà luogo ad una sanzione amministrativa ma ad una semplice richiesta di pagamento al fine di integrare la somma non corrisposta. Da tenere presente che il Ministero dei Trasporti (prot. 25783 del 22/03/2010), sostiene che nel momento in cui l’automobilista acquista e espone un coupon che lo legittima a parcheggiare stringe un contratto con l’amministrazione comunale per cui se arriva in ritardo non è inadempiente in radice ma ha solo sforato con la conseguenza che si dovrebbe aprire solo volto al recupero delle ulteriori somme dovute. La Suprema Corte invece – aggiunge il già coordinatore dei Giudici di Pace reatini – per ben due volte ha ritenuto che la sosta in un’area di parcheggio e la sosta all’esterno di essa, rientrano nella previsione del Codice della Strada sulla sosta a tempo, e “qualora esse siano subordinate al pagamento di una somma di denaro, non si sottraggono all’operatività della sanzione pecuniaria”. L’ultima pronuncia pare essere quella definitiva, il riferimento è chiaro». Dunque se da una parte i Giudici di pace ritengono la multa per tagliando scaduto illegittima, la Suprema Corte asserisce il contrario. «Nel caso in questione il problema è solo quello di sapere se il ritardo rispetto all’orario previsto nel tagliando sia da considerarsi sanzionabile o no – aggiunge Farchioni – La conseguenza è abbastanza relativa: secondo la Cassazione, anche se si ritarda di cinque minuti si paga la sanzione, secondo il Ministero e i Giudici di Pace il pagamento è commisurato alla durata del ritardo». La discordanza, anche a livello di chi giudica, dunque, sottolinea come i casi vengano analizzati di volta in volta. L’AUSILIARIO DEL TRAFFICO Non ci sono dubbi invece, sulla posizione degli ausiliari del traffico: «La Corte di Cassazione Civile a Sezioni Unite, con sentenza N° 5621/09 del 9 marzo 2009 – precisa Carlo Farchioni – ha definitivamente risolto l’annosa questione relativa alla competenza degli Ausiliari del Traffico, stabilendo il seguente principio di diritto: “Le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell’area oggetto di concessione (ma solo limitatamente agli spazi distinti con strisce blu)”. Il verbale di violazione redatto da soggetti appartenenti a tale nuova figura di ufficiali accertatori, assume, tuttavia, validità soltanto se riferito a comportamenti assunti nelle aree direttamente sottoposte alla loro competenza nonché a quelle immediatamente limitrofe: gli ausiliari del traffico devono limitarsi alle contestazioni che riguardano la sosta, mentre non possono occuparsi della circolazione». (Redazione) Foto: Gianluca VANNICELLI/Agenzia PRIMO PIANO ©