Incendi estivi: c’è l’ordinanza del sindaco per prevenirli

Il sindaco Daniele Sinibaldi ha emesso un’ ordinanza sulla prevenzione degli incendi estivi:

1) DIVIETI
Anche allo scopo di scongiurare lo sviluppo di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità
di incendio di vegetazione o incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a
rischio di incendio boschivo di cui all’art 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse
adiacenti, è tassativamente vietato:
a) accendere fuochi di ogni genere;
b) far brillare mine o usare esplosivi;
c) usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
d) usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire, i lavori forestali
e) autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme
vigenti), fornelli inceneritori che producano faville o brace; aprire o ripulire i viali parafuoco con
Fuso del fuoco;
f) fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso allo stato di
brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato
di incendio;
g) esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o
mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri
articoli pirotecnici; fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
h) transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta
eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei
regolamenti vigenti; mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle
aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
2) DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DI GESTIONE DI INFRASTRUTTURE E SERVIZI
Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla
Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi
infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di
attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in
prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca,
residui vegetali, rovi, necrosassi, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee
fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si
precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive
modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove
esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di
gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla
vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a
chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.
3) ATTIVITÀ AD ALTO RISCHIO ESPLOSIVO
Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2
della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di
carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l’ubicazione
della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della
sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le
aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all’ Agenzia Regionale di Protezione Civile della
Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente.
Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono
dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di
precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di
prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di
eventuali incendi boschivi.
4) FUOCHI PIROTECNICI E FIAMME LIBERE
Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui
all’art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio,
lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme
libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale
7/2005 art. 92, comma 1, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita
all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio
boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la
dotazione, a cura dell’Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai
fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed
estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.
Il Sindaco, inoltre, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica, potrà verificare sul posto, a mezzo della Polizia
Locale, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione
presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e
temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco potrà sospendere
ovvero annullerà l’attività pirotecnica.
5) OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DELLE FASCE PROTETTIVE
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a
conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente
realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da
ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da
assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.
La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque
realizzata entro il 15 giugno 2023.
6) DIVIETI PER LA BRUCIATURA DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del Regolamento
Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di
vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all’articolo 3 della legge forestale
L.R. n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da
legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie, nel raggio di meno di 100
metri dai boschi, su tutto il territorio comunale nel periodo di massima pericolosità.
7) DIVIETO DI BRUCIATURA DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA SU TERRENI INCOLTI E A RIPOSO E LORO
GESTIONE
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di
abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione
spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo entro il 15 giugno 2023 di realizzare, fasce protettive o
precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di
vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle
aree circostanti e/o confinanti.
PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
8) AREE BOSCATE
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali
parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono
effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
9) ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.
Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.
10) AZIENDE DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI
I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell’art.13 del D.lgs. n°36 del 13 Gennaio 2003, per
quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.
11) DISTANZA DELLA VEGETAZIONE DAI FABBRICATI
Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio incendi, dovrà essere garantita, durante il periodo di massima pericolosità degli incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità al fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.
VIGILANZA E SANZIONI
12) VIGILANZA
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la
Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta
osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi
e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
13) SANZIONI
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
14) NORME APPLICABILI
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39. DISPONE CHE la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune di Rieti e sui canali istituzionali dell’ente.
La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:
– Comando Polizia Locale;
– Alla Giunta Comunale;
– All’Ente gestore della Riserva Naturale dei Laghi Lungo e Ripasottile.
– Alle associazioni di Volontariato di Protezione Civile attive sul territorio comunale;
– Comando Stazione Carabinieri di Rieti;
– Comando Stazione Carabinieri di Terminillo;
– Comando Stazione Carabinieri forestali di Rieti;
– Questura di Rieti;
– Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
– Direzione Provinciale ANAS;
– Rete Ferroviaria Italiana – Gruppo Ferrovie dello Stato – DPT Ancona;
– Consorzio di Bonifica Etruria Meridionale e Sabina;
– Provincia di Rieti;
– Agenzia Regionale di Protezione Civile;
– Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Rieti;
– Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Rieti;
– Comando Provinciale dei Carabinieri;

Per vedere l’intera ordinanza (leggi)

Foto: RietiLife ©

 

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