Riceviamo e pubblichiamo la nota della Spes Poggio Fidoni
La ASD “SPES” POGGIO FIDONI – RIETI, partecipante al Campionato di Calcio Prima Categoria, Gir. B, in segno di ferma e convinta protesta, pur mantenendo saldi i propri principi solidali e sportivi, comunica che non presenterà in campo la propria squadra per le restanti partite di campionato.
La società assistita dall’avvocato, Alessandro Brucchietti, aveva proposto reclamo avverso la regolarità della gara Asd Spes Poggio Fidoni- Rieti-Asd Palombara, disputata in data 24.04.2022 per una serie di violazioni inerenti il comportamento dell’arbitro circa l’ammissione in campo di un giocatore che ammetteva nel recinto di gioco consentendone la partecipazione alla gara di un calciatore della Asd Palombara, nonostante lo stesso fosse del tutto sprovvisto di idoneo documento di riconoscimento per consentire la sua identificazione nonché per motivazioni legate alla distinta di gara, documento ripetutamente richiesto, prima dell’inizio della gara, al direttore di gara, e dunque tempestivamente ed espressamente sollecitato in tal senso, veniva consegnata soltanto a fine gara. Si precisa che ciascuna società ha diritto di ottenere dall’arbitro, prima dell’inizio della gara, e sotto condizione di tempestiva ed espressa richiesta, la consegna di copia dell’elenco nominativo dei calciatori della squadra avversaria. Il rifiuto del direttore di gara comporta l’applicazione della sanzione della perdita della gara se è dipeso da fatto colpevole della società che avrebbe dovuto predisporre e consegnare all’arbitro la distinta di gara. Il reclamo produce dunque l’annullamento della partita e la sua conseguente ripetizione, così come del resto il Giudice sportivo del Comitato Regionale Lazio aveva deliberato, in primo grado accogliendo il ricorso e disponendo la ripetizione della gara. Lo stesso, tuttavia, non esaminava, inspiegabilmente e senza alcuna motivazione, il secondo motivo di Ricorso, che avrebbe potuto e dovuto condurre alla sanzione della perdita della gara.
Avverso detta delibera proponeva reclamo la Asd Palombara, chiedendo la revoca del provvedimento con il quale era stato deliberato di disporre la ripetizione della gara in oggetto. La Corte sportiva di Appello territoriale ha così disposto la convocazione del calciatore e dell’arbitro al fine di procedere, ex post, all’accertamento dell’identità del giocatore così da evitare una sanzione, ovvero la perdita della gara, mai COMMINATA dal giudice di prime cure e che dunque non poteva formare oggetto del giudizio di appello né essere disapplicata dalla identificazione tardiva, peraltro mai sollecitata, in sede di Reclamo, da controparte. Nel vuoto anche la richiesta, avanzata dalla Spes, di essere ascoltata alla riunione del 26.05.2022.
In tale riunione, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, “espletato il riconoscimento di cui all’art. 10, numero 8 del CGS in sede di giudizio” deliberava di accogliere il Reclamo, ripristinando il risultato conseguito sul campo, con riserva di successiva pubblicazione delle motivazioni. Nel suo ampliare il campo di decisione in sede di Reclamo, nulla tuttavia la Corte deliberava sul secondo motivo di Ricorso, già dimenticato dal Giudice di primo grado che, come detto, avrebbe comportato la sanzione della perdita della gara.
Tale arbitrario provvedimento, così come disposto dalla Corte sportiva di Appello territoriale, va a creare un pericoloso precedente destinato a creare disagi e criticità in seno alla stessa Federazione, consentendo – di fatto – di non incappare nelle legittime sanzioni previste dal regolamento, in caso di questa tipologia di omissioni.
Foto: SPES POGGIO FIDONI ©