I terremoti non sono soggetti a “prevedibilità” e dunque i sindaci non devono opporsi al sequestro delle scuole che, anche nelle zone a “basso rischio sismico”, sono a ipotetico rischio crollo seppure per un “minimo scostamento dai parametri” di edificazione emanati nel 2008.
Lo sottolinea la Cassazione accogliendo il ricorso della Procura di Grosseto contro un sindaco che ha ottenuto la riapertura di una scuola a ‘leggero’ rischio sismico, pari allo 0,985 su una scala che soddisfa a ‘1’ il parametro di sicurezza statica. (Ansa)
Foto: (archivio) RietiLife©