“Il TAR del Lazio accogliendo il ricorso di molti comuni, e ad adiuvandum del nostro”, comunica Confagricoltura Viterbo – Rieti, “il 16 dicembre ha depositato l’ordinanza rinvia il tutto alla Corte Costituzionale, poiché la norma che basa l’esenzione parziale o totale solo in funzione dell’elenco Istat dei Comuni non risponde a criteri di legittimità certa”
“Siamo stati i primi a farlo, manifestando come Agrinsieme Viterbo, in piazza a Viterbo prima ed a Roma poi, imbastendo infine un procedimento giudiziario che ha dato ragione alle nostre rivendicazioni” dice il presidente Giuseppe Ferdinando Chiarini. “Tra le motivazioni del TAR, – prosegue Confagricoltura Viterbo – Rieti -, viene esplicitamente riportato che la classificazione dei comuni in base ai criteri ISTAT non è cristallina visto che per esempio, spiega l’ordinanza, si classificano come «parzialmente montani» Comuni come Bellegra (850 metri di altitudine) e Cassino (40 metri) e come interamente montani Mercellina (285 metri), ma questo non basta per una bocciatura diretta.”
Il punto, che chiama in causa l’articolo 23 della Costituzione, è se la riserva di legge prevista per le prestazioni patrimoniali sia stata violata affidando di fatto la delimitazione fra terreni esenti e paganti all’elenco ISTAT, che poggia su vecchie norme del 1952 abrogate già dal 1990. La questione assume contorni sicuramente ancora tutti da definire in sede di Corte Costituzionale con i tempi che questo comporta. Lo stesso TAR dal 4 novembre, data in cui si è tenuta l’udienza, ha pensato bene di depositare l’ordinanza solo il 16 dicembre giorno della scadenza del pagamento del saldo dovuto per l’anno 2015.
“Vista la situazione, -conclude la nota di Confagricoltura Viterbo – Rieti- , presso i nostri uffici dopo le festività natalizie saranno disponibili i modelli per gli agricoltori che hanno pagato l’IMU sui terreni per gli anni 2014 e/o 2015 e che dovranno inoltrare ai Comuni per richiedere il rimborso, tale atto si ritiene sia necessario per non incappare in possibili impugnative di mancata interruzione dei termini laddove la stessa Corte Costituzionale dovesse riconoscere definitivamente la incostituzionalità dell’imposizione IMU sui terreni discendente dall’applicazione del D.L. 4/2015”. Foto: CONFAGRICOLTURA ©