Contratti derivati del 2006: il Comune di Rieti vince il contenzioso con Unicredit. Sinibaldi: “Significativo risparmio per l’Ente”

Il contenzioso tra il Comune di Rieti e Unicredit per il contratto derivato Swap del 2006 si è concluso con sentenza favorevole all’Ente reatino, passata in giudicato. Lo scrive il Comune di Rieti.

Nei giorni scorsi, infatti, Unicredit ha deciso di non proporre ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Venezia che aveva visto riconosciute le ragioni del Comune di Rieti, difeso dall’avvocato Raffaello Principi. Pertanto la sentenza è passata in giudicato sancendo irrevocabilmente la nullità del contratto in derivati a suo tempo stipulato dal Comune di Rieti con Unicredit. Nelle motivazioni della sentenza, la Corte d’Appello di Venezia stabiliva, tra le altre cose, che “il Comune di Rieti non era posto in condizione di conoscere, tempo per tempo, il valore effettivo del derivato, al quale poterlo anticipatamente chiudere o farvi subentrare un terzo estraneo all’operazione” e confermava “il giudizio di nullità del contratto denominato ‘Collar Swap’ concluso dalle parti il 28 giugno 2006”.

Come è noto lo “swap” appartiene alla categoria degli strumenti finanziari derivati e consiste nello scambio di flussi di cassa tra due controparti, determinati in relazione a uno strumento o un’attività finanziaria sottostante.

“La sentenza rappresenta un significativo risultato per le casse dell’Ente che avrebbe rischiato di dover sborsare qualche milione di euro – commenta il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi – La scelta dell’istituto di credito di non presentare ricorso rispetto al giudizio di secondo grado, dimostra le ragioni del Comune di Rieti. La conclusione di questa lunghissima vicenda legata agli strumenti finanziari derivati, che tanto hanno pesato sugli enti locali di tutta Italia negli ultimi 20 anni, rappresenta l’ennesima questione annosa risolta dalla nostra Amministrazione e aiuta l’Ente nel percorso di risanamento delle proprie finanze”.

Foto: RietiLife ©

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