“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020”. È questo il titolo dell’ordinanza della Regione Lazio pubblicata nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 16 maggio e che contiene disposizioni per le riaperture del 18 maggio. Scarica il file Ordinanza Regione Lazio 16 maggio 2020
L’ordinanza: “Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica
- a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali:
- commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet;
- commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi);
- attività artigianali;
- servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- attività di servizi della persona (a titolo esemplificativo barbieri, parrucchieri centri estetici, centri tatuatori e piercing), con l’esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore;
- agenzie di viaggio.
- Le attività di cui al punto 1 devono svolgersi nel rispetto dei contenuti delle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, integrate per lo specifico contesto regionale del Lazio, ed allegate alla presente ordinanza.
- A decorrere da 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti:
- lo svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione;
- l’attività nautica di diporto;
- il pilotaggio di aerei ultraleggeri;
- l’attività di pesca nelle acque interne (fiumi, laghi naturali e artificiali) e in mare (sia da imbarcazione che da terra che subacquea);
- l’attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate, in forma individuale da parte dei proprietari o degli allevatori e addestratori;
- l’apicultura;
- la caccia selettiva delle specie di fauna selvatica allo scopo di prevenire ed eliminare gravi problemi per l’incolumità pubblica.
- A decorrere dal 18 maggio 2020 è inoltre consentito, per le attività ancora sospese, l’accesso alle strutture e agli spazi aziendali esclusivamente al personale impegnato in attività di allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione, nonché a operatori economici ai quali sono commissionate tali attività finalizzate alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio propedeutiche a successive disposizioni di apertura. Le attività consentite ai sensi del presente punto riguardano anche i parchi divertimento e i parchi tematici.
- Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività Economiche e Produttive allegate alla presente ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020 nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.
- Allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento. Tali discipline prevedono in ogni caso la chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.
Foto: Jacqueline Macou ©