Emanata dalla Regione Lazio un’ordinanza che consente, a partire dal 26 aprile, la vendita di calzature per bambini. Chiusi gli esercizi commerciali il 25 aprile e il 1° maggio (a eccezione di centri agroalimentari all’ingrosso, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio) quando saranno comunque permesse le vendite a domicilio e tramite distributori automatici. Vengono inoltre consentiti spostamenti, anche al di fuori del proprio Comune, per attività di manutenzione di natanti da diporto. L’ordinanza è valida fino al 3 maggio 2020, salvo nuovo provvedimento.
CHIUSURE IL 25 APRILE E IL 1° MAGGIO
Tra le disposizioni del provvedimento c’è poi la chiusura per i giorni sabato 25 aprile e venerdì 1° maggio degli esercizi commerciali (tutti quelli la cui attività è autorizzata dal Dpcm del 10 aprile scorso) di qualsiasi dimensione e compresi quelli interni ai centri commerciali, ad eccezione dei centri agroalimentari all’ingrosso, delle farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccai e aree di servizio. Il 25 aprile saranno comunque consentite le vendite a domicilio e quelle effettuate attraverso distributori automatici.
CALZATURE PER BAMBINI
L’ordinanza chiarisce che la vendita delle calzature per bambini è consentita, sia nei negozi specializzati in calzature per bambini, sia all’interno di quelli specializzati in abbigliamento per bambini.
CANTIERISTICA E MANUTENZIONE NATANTI DA DIPORTO
L’ordinanza contiene alcune ulteriori disposizioni relative ad attività di cantieristica e rimessaggio per quanto concerne i natanti da diporto. È infatti consentito lo spostamento – nell’ambito del territorio regionale, all’interno del proprio Comune o dal proprio fino a quelli dove si trovano i natanti o le unità diporto di proprietà – dell’armatore, del proprietario o del marinaio con regolare contratto di lavoro, esclusivamente per lo svolgimento, per non più di una volta al giorno, delle attività di manutenzione, riparazione, e sostituzione di parti necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione di natanti e imbarcazioni da diporto. Il tutto si dovrà svolgere nel rispetto di quanto previsto dai Dpcm e di tutte le norme di sicurezza relative al contenimento del contagio da COVID-19.
Inoltre, in considerazione delle necessità di manutenzione indispensabili, sono consentite – nell’ambito delle attività di rimessaggio, delle marine o nei luoghi appositamente attrezzati – le attività manutentive di natanti e imbarcazioni da diporto, e quelle propedeutiche allo spostamento dal cantiere all’ormeggio. I rimessaggi e le marine che hanno in deposito le imbarcazioni, nelle aree di manutenzione devono osservare il rispetto delle normative di settore e di tutte le misure finalizzate alla tutela dal contagio.
Foto: RietiLife ©