(ch.di.) “Per i trasporti non è all’ordine del giorno una limitazione dei trasporti pubblici, per garantire la continuità del sistema produttivo e consentire alle persone di andare a lavorare”. Lo ha detto ieri il premier Giuseppe Conte rassicurando sul decreto in vigore da oggi. Rimangono aperti i negozi per garantire l’approvvigionamento alimentare, così come specificato in una nota ieri sera. Nota pubblicata subito dopo l’assalto ai supermercati h24 (leggi).
Rimane centrale il fatto che servirà “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”. Sanzioni e controlli sulle autocertificazioni che erranno fornite anche perchè, spiega Conte, “l’autocertificazione è una modalità accolta ormai in generale nel nostro ordinamento giuridico: è possibile, se richiesto di giustificare lo spostamento, motivare la ragione. Le dichiarazioni devono essere veritiere. Se ci fosse una dichiarazione non veridica ci si espone a un altro reato che si aggiunge allo spostamento non giustificato: la falsa certificazione”.
Però, rispetto a prima, cosa cambia? Oltre alla limitazione sugli spostamenti ci sono altre cose degne di nota.
Innanzitutto “sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (…) con sanzione della sospensione dell’attività in caso di iviolazione;
E ancora: “Sono consentite le attività commerciali diverse da ristoranti e bar, a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse”.
Inoltre “nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con sanzione della sospensione dell’attività’ in caso di violazione”.
Tra i punti più interessanti anche il fatto che “sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi”.
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