Facendo seguito a molteplici richieste la Segreteria Provinciale dello SNALS di Rieti ha chiesto di formulare un parere al proprio Ufficio Legale riguardo il contenzioso riguardante la richiesta di riconoscimento integrale della ricostruzione di carriera del personale ATA (comprensiva, dunque, dell’intero periodo pre-ruolo)”: lo scrive Snals.
Al riguardo la Segreteria dello SNALS CONFSAL comunica che “La problematica è stata in più occasioni esaminata dalla Magistratura Contabile, Ordinaria ed anche dalle Corti dell’Unione Europea, fissando alcuni basilari principi. Con riguardo al personale docente, la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 6 maggio 2016, n. 9144, ha censurato la prassi osservata dal MIUR e ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione integrale della carriera, e non già nei limiti della c.d. temporizzazione. Analogo diritto è stato riconosciuto in favore del personale ATA. Recenti pronunce del Giudice del lavoro hanno evidenziato come non possa ritenersi che “la professionalità del personale A.T.A. a termine sia diversa da quella del personale di ruolo, atteso che il personale A.T.A., salvo diverse allegazioni contrarie dell’amministrazione svolge sempre le stesse mansioni indipendentemente dal termine dell’assunzione. La professionalità del personale A.T.A. non risulta infatti influenzata (come avviene per i docenti) dalla maggiore o minore continuità con cui le relative mansioni siano state eseguite nel corso degli anni” (cfr. Tribunale di Roma del 6 febbraio 2019 e Tribunale di Trapani del 29 marzo 2019)”.
“In ragione di ciò, sono state ritenute insussistenti le ragioni oggettive che giustificano – per il personale A.T.A. assunto a tempo determinato – un trattamento differenziato nel computo dell’anzianità professionale rispetto al personale assunto a tempo indeterminato (cfr. anche Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Siciliana del. n.73/2016/SUCC). Da ciò deriva che l’istituto della integrale ricostruzione di carriera, quale istituto generale che permette il recupero della anzianità residua, evita una penalizzazione stipendiale nei confronti di soggetti inquadrati in prima istanza all’atto del passaggio in ruolo con una anzianità inferiore a quella effettiva – aggiunge Snals – Infatti, la recentissima sentenza della Corte dei Conti ha confermato definitivamente che “nei casi di passaggio di ruolo del personale ATA … sussiste il diritto al riconoscimento integrale del servizio prestato fino all’immissione in ruolo … con la corresponsione delle conseguenti differenze retributive” (Corte dei Conti, deliberazione n. 4 del 25 luglio 2019). Il diritto all’integrale ricostruzione della carriera non è soggetto a prescrizione. Alla luce delle recentissime pronunce dei Giudici di tutta Italia, l’Ufficio Legale dello SNALS di Rieti attiverà l’azione legale dinanzi al Giudice Ordinario per richiedere il riconoscimento INTEGRALE al personale ATA dei servizi pre-ruolo, con una ricostruzione di carriera più favorevole sia dal punto di vista giuridico (graduatoria interna) che da quello stipendiale e contributivo. Per informazioni, e per una opportuna valutazione di fattibilità rivolgersi quanto prima presso le sedi SNALS-CONFSAL di Rieti e di Poggio Mirteto email: [email protected]. Tel: 0746 482652 – 252616”.
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