Il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio ha firmato la prima ordinanza relativa all’emergenza legata al devastante terremoto che ha colpito il Lazio, le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo.
Nell’ordinanza sono individuati i soggetti che assicurano gli interventi sotto il coordinamento del Capo Dipartimento della Protezione Civile: i Presidenti delle Regioni, i Prefetti e i Sindaci dei Comuni interessati dall’evento sismico, insieme alle componenti e alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile. Le attività messe in campo in questa fase sono relative al soccorso, all’assistenza e al ricovero delle popolazioni colpite dal terremoto, alla messa in sicurezza delle aree interessate e agli interventi urgenti volti a evitare situazioni di pericolo o maggiori danni.
Per l’indirizzo di tutte le operazioni il Capo del Dipartimento istituisce la Dicomac, una struttura di coordinamento sul territorio, che è articolata in funzioni di supporto.
Contributo di autonoma sistemazione. L’ordinanza all’art. 3 stabilisce che i Comuni curino l’istruttoria per l’assegnazione del contributo di autonoma sistemazione destinato alle famiglie la cui abitazione sia stata distrutta in tutto o in parte, oppure sia stata sgomberata a seguito del terremoto. Il contributo è di € 200,00 al mese per ogni persona che risiede nell’abitazione e comunque fino ad un massimo di € 600,00 mensili. Se il nucleo familiare è composto da una sola persona, il contributo è di € 300,00. Nel caso in cui siano presenti persone di età superiore ai 65 anni, portatrici di handicap, o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuna della persone indicate, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per famiglia.
Occupazioni di urgenza. Per le attività di soccorso, assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dagli eventi, i Sindaci possono provvedere all’occupazione d’urgenza e alle eventuali espropriazioni con l’adozione di un decreto di occupazione d’urgenza.
Sospensione dei mutui. I titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente, possono richiedere, secondo quanto previsto dall’art. 7 dell’ordinanza, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell’intera rata e quella della sola quota capitale. L’agevolazione è prevista anche per gli edifici destinati alla gestione di attività di commerciale ed economica.
Contabilità speciali. All’art. 4 l’ordinanza, riprendendo quanto previsto nella delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto, prevede che per l’utilizzo dei 50 milioni siano istituite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate.
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