Cambiano le regole in tema di appalti, con novità destinate ad interessare molte imprese reatine. E’ quanto reso noto dalla Federlazio di Rieti che ha avviato in queste ore una specifica campagna informativa attraverso il proprio “Sportello Appalti Pubblici”, un servizio pensato per fornire alle imprese associate un supporto e una guida su come affrontare le nuove regole anche alla luce delle nuove esigenze di mercato.
Due i temi di particolare interesse: quello dell’esclusione dalla gara per mancata indicazione degli oneri aziendali in materia di salute e sicurezza ed il subentro con tutele limitate per la gestione del personale in caso di successione di appalti.
In merito alla prima questione, la Federlazio di Rieti segnala che nelle nuove procedure di gara indette ai sensi del Decreto legislativo numero 50 del 2016 (nuovo Codice degli appalti) l’indicazione degli oneri per la sicurezza aziendale costituisce un preciso e ineludibile obbligo legale, che le imprese concorrenti sono sempre tenute a rispettare nella presentazione dell’offerta economica. È questo il principio affermato dal Tar Campania, sezione di Salerno, con la sentenza del 6 luglio 2016, numero 1604. Dalla lettura dell’articolo 95 del Decreto legislativo numero 50 del 2016, unitamente alle nuove disposizioni dettate dallo stesso Codice in materia di soccorso istruttorio all’articolo 83, si evince come sia imposto all’operatore economico di indicare all’interno dell’offerta economica i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che, nel caso di mancata indicazione dei predetti oneri, l’offerta risulterà insanabile mediante ricorso al soccorso istruttorio.
Dal prossimo 23 luglio entreranno inoltre in vigore le nuove regole sulla gestione del personale in caso di successione di appalti, per effetto della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della legge comunitaria (la 122/2016), avvenuta l’8 luglio. La normativa sostituisce il testo oggi vigente dell’articolo 29, comma 3, del Decreto legislativo 276/2003 (la legge Biagi), che esclude l’applicabilità delle regole del trasferimento di azienda ai casi di subentro di un appaltatore all’altro nella gestione del medesimo servizio, anche nei casi in cui tale subentro sia accompagnato dall’assunzione del personale già impiegato nell’appalto. In particolare viene precisato che l’acquisizione di personale già impiegato nell’appalto non comporta l’applicazione delle regole del trasferimento di azienda quando il subentro nella gestione del servizio avviene in favore di un soggetto dotato di propria struttura organizzativa e operativa e a condizione che sussistano elementi di discontinuità con il precedente appaltatore che determinino una specifica identità di impresa. In questi casi, quindi, potrà per esempio essere applicato un contratto diverso e/o ridotte le retribuzioni.
Per maggiori informazioni, è possibile rivolgersi allo Sportello Appalti Pubblici di Federlazio Rieti ai seguenti recapiti: tel. 0746/205606 – 0746/271696; email: [email protected]
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