Le imprese che producono rifiuti speciali non devono pagare la Tari. Lo afferma una sentenza della Corte di Cassazione che Federlazio Rieti, nello spirito di dialogo e confronto costruttivo che ha sempre caratterizzato i rapporti tra l’associazione e le istituzioni locali, ha inviato oggi a tutte le amministrazioni comunali del territorio, affinché le stesse possano recepirla per scongiurare il rischio di una doppia imposizione nei confronti delle imprese, nonché evitare all’origine l’insorgere di eventuali contenziosi.
“La Corte di Cassazione dovrebbe aver fatto definitivamente chiarezza su una questione che si protrae da troppo tempo” – afferma il Direttore di Federlazio Rieti, Giuseppe Scopigno – “confermando un principio fondamentale: non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti (TARI) i locali destinati alla produzione in cui si determinano rifiuti speciali, che le imprese smaltiscono tramite i circuiti di raccolta privata in maniera ecologicamente corretta e coerente con i principi comunitari, e per cui le imprese pagano già il servizio.”
“La sentenza n. 9858/16” – continua Scopigno – “in realtà riguarda un contenzioso che risale a dieci anni fa, e relativo alla tassa allora vigente, la Tia, ma nulla impedisce di leggere il principio affermato dalla Cassazione anche a fronte dell’attuale tassazione sui rifiuti urbani, praticata ora con la Tari.”
Nella vicenda era coinvolta una falegnameria che sosteneva di non dover pagare la tassa sui rifiuti, in quanto provvedeva in proprio al corretto smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dalle proprie lavorazioni. La Cassazione ha confermato la tesi dell’azienda, rigettando il ricorso proposto dal gestore della riscossione del tributo che si opponeva alla decisione dei giudici tributari.
“Sull’applicazione di questo tributo vi sono state tante oscillazioni della giurisprudenza da far sì che la pretesa impositiva dei Comuni risultasse altrettanto incerta e disorganica” – dichiara il Presidente di Federlazio Rieti, Riccardo Bianchi – “Il tributo rappresenta il compenso che i Comuni richiedono per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani; da qui la tesi – ora confermata – secondo la quale la tassa sui rifiuti urbani non va applicata sui rifiuti speciali, poiché per questi le imprese già sostengono i costi di raccolta e di smaltimento, che sono affidati ad aziende specializzate.”
“Purtroppo molto contenzioso si è sviluppato attorno a tali richieste” – conclude Bianchi – “Ora ci auspichiamo che questa sentenza, che rafforza la posizione che Federlazio sta portando avanti da diversi anni, garantisca la dovuta univocità nelle pretese tributarie dei Comuni i quali, stando all’attuale pronuncia, dovrebbero rinunciare a pretendere la Tari sulle aree di loro competenza territoriale dedicate alla produzione di rifiuti speciali”.
La struttura di Federlazio Rieti, nell’interesse dei propri associati, continuerà a seguire da vicino e a sollecitare con determinazione gli enti competenti affinché rivedano i regolamenti comunali sulla TARI alla luce di questa importante sentenza.
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