LICENZIAMENTO PREITE, RICORSO RIGETTATO DAL TRIBUNALE: NON SARÀ REINTEGRATO

(da corrieredirieti.corr.it) Il Tribunale di Rieti – nel collegio composto da Laura Centofanti (presidente), Giovanna Gianì e Francesca Vitale – ha rigetatto, ritenendolo infondato, il reclamo presentato da Antonio Preite contro l’ordinanza del giudice del lavoro dell’aprile scorso che respingeva il ricorso dell’ex dirigente del Comune volto a ottenere il reintegro nel posto di lavoro. Secondo il collegio del tribunale infatti, la precedente decisione del giudice del lavoro era “improntata a un rigoroso e inappuntabile ragionamento, sia fattuale che giuridico”.

Nelle motivazioni della decisione, la linea difensiva di Preite viene smontata pezzo per pezzo. Innanzitutto, l’ex dirigente comunale contestò il licenziamento sottolineando che “sin dall’adozione della deliberazione della Corte dei Conti del 2012” il sindaco Petrangeli poteva “già dirsi a conoscenza di elementi sufficienti per procedere” contro il suo funzionario, cosa che invece fece solo due anni più tardi. Per il collegio questa sottolineatura di Preite non è accoglibile per una serie di motivi, tra i quali il fatto che solo con la relazione del nucleo di valtuazione del marzo 2014 “si perverrà alla individuazione dei titoli specifici di responsabilità dei vari dirigenti” tra i quali, appunto, Preite.

La relazione alla quale fanno riferimento i giudici è quella che rese evidente “il grave squilibrio economico-finanziario dell’ente, evincibile dal consuntivo 2011” che attestava un disavanzo di oltre 38 milioni di euro. Il collegio richiama poi la nota del segretario generale del 13 marzo 2014 “densa di implicazioni disciplinari”, contenente anche “il rilievo di addebiti altrettanto gravi” su lavoro flessibile e utilizzo delle proroghe negli appalti. Inoltre, sulla presunta estraneità rivendicata da Preite per le operazioni connesse ai residui dell’Ente, i giudici del tribunale di Rieti sostengono che l’ex dirigente abbia “omesso di esercitare il proprio ruolo di garante degli equilibri di bilancio” non impedendo alcune decisioni.

Infine, il capitolo del finanziamento di spese correnti “con risorse da indebitamento garantito con cessioni di credito a valere su proventi da alienazione di beni comunali”. Anche in questo caso il collegio ribadisce la correttezza dell’ordinanza del giudice del lavoro ricordando che la legge “limita” la possibilità di alienazione del patrimonio disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il finanziamento delle perdite delle aziende pubbliche di trasporto “e non per sopperire al momentaneo periodo di carenza di flussi di cassa”. Insomma, per il tribunale resta “il concorso delle iniziative del funzionario” al “grave stato di dissesto” del Comune di Rieti.

Foto: RietiLife ©

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